In Italia la cremazione è regolata dalla Legge n.130 del 30 marzo 2001, contenente “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”. Stabilisce che sia l’ufficiale dello stato civile nel rispetto della volontà espressa dal defunto anche attraverso l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati- ossia, le So.Crem. In presenza di una iscrizione ad una So.Crem i familiari non possono opporsi alla cremazione. In mancanza di questa iscrizione, invece, sono gli eredi a chiedere l’autorizzazione alla cremazione.
Per quanto riguarda la dispersione delle ceneri, la legge la consente unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
In Toscana tale pratica è regolata dalla Legge Regionale 31 maggio 2004, n. 29 “Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti”. Si tratta di una legge molto vecchia, che necessita di modifiche e adeguamenti per rispondere alle esigenze che si sono venute a creare negli ultimi anni, quando questa pratica è molto aumentata. In Toscana le cremazioni sono cresciute dalle 5.616 del 2007 alle 10.328 del 2011 (fonte Funeral Magazine Onoranze, numero di luglio 2013).
Le proposte di modifica della giunta hanno lo scopo di rendere più semplici le pratiche relative alla cremazione e risolvere i problemi che spessorendono difficile sia l’affidamento che la dispersione delle ceneri: per esempio, chiarendo le competenze dei Comuni. Ricordiamo che l’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è autorizzata dal comune in cui è avvenuto il decesso.

In Toscana si va verso l’aggiornamento della legge regionale in materia di cremazione